Donazione

La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.
Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.
Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza ….
Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le donazioni.
La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.
Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.
La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto.
L'opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente i seguenti elementi, che il vostro notaio di fiducia potrà aiutarvi a valutare, e precisamente: il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto. Spesso, la scelta per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (cioè con corrispettivo), si farà nell'ambito di un programma successorio globale e tenendo presente i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione.

Caratteristiche e problemi della donazione

Cosa significa donare

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione.
In pratica, è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio.
Poiché la donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti per la conclusione di un valido contratto: occorre che ciascuno (donante e donatario) presti  un  valido consenso, il donante e il donatario devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione, la causa della donazione deve essere lecita.
Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
- la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L'interesse del donante deve sempre essere non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …);
- il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare.
Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante;
- l'accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.

I rischi e i problemi della donazione

La donazione è un atto rischioso e richiede l’assistenza di un professionista esperto:
a) la donazione anticipa la vostra successione;
b) la donazione è un atto tendenzialmente definitivo.
Donare è donare. Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l'atto di donazione.
Tuttavia, la donazione, come tutti i contratti, può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge, che prevede cause di revocazione della donazione
Inoltre, è possibile apporre all’atto di donazione clausole o condizioni che provochino l’effetto di spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante;
c) per sapere se si abbia la capacità di donare e ricevere per donazione.
Solo chi ha la proprietà di un bene può donare: non si può ovviamente donare un bene che appartiene ad un'altra persona.
I donanti e i donatari devono essere capaci, ma sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e sono ammesse, con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato, nonché si può donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti.
Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.
Le stesse possono anche ricevere per donazione.
Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti;
d) per sapere se si possa donare a mezzo di altri.
La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante o direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti tra cui un terzo, suo mandatario, sceglierà. Analoga disposizione è valida per la scelta dell'oggetto della donazione. Per la forma di tale mandato a donare vederere forma della donazione;
e) per sapere come donare.
Vista l'importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l'atto pubblico notarile, e si richiede, altresì, la presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Se i beni donati sono beni mobili di richiede l'indicazione del loro valore all'interno dell'atto o in una nota a parte.
Ma la forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): qui basta la consegna della cosa.
Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l'acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (atto pubblico notarile con due testimoni irrinunziabili);
f) per sapere  cosa si può donare.
Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende ....., purché si tratti di beni presenti nel patrimonio del donante e non di beni futuri.
Non sono consentite le donazioni che abbiano ad oggetto un'obbligazione di fare (si pensi, per esempio alla gratuite prestazione del medico o dell'artista), né quelle che abbiano ad oggetto un'obbligazione di non fare (si pensi, per esempio, all'obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo);
g) per evidenziare il motivo che spinge a donare.
Il motivo che spinge a donare può essere rilevante:
- nel caso di donazioni rimuneratorie, qualora l'attribuzione venga effettuata per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);
- nel caso di donazioni obnuziali, qualora l'attribuzione sia compiuta in vista di un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia;
- nel caso di donazioni modali, qualora si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo;
h) per elaborare clausole o patti aggiunti alla donazione.
Il notaio potrà, dopo aver vagliato le vostre esigenze, consigliarvi di inserire nella donazione clausole o patti aggiunti che vi permettano di raggiungere i vostri obiettivi.

La donazione quale atto tendenzialmente definitivo

La donazione è un contratto tramite il quale chi dona si spoglia del bene donato. Non può essere sciolto se non per mutuo dissenso o per altre cause previste dalla legge. E' inoltre possibile apporre al contratto di donazione clausole o condizioni, il cui verificarsi determina la risoluzione della donazione stessa.

Interpellate al riguardo il vostro notaio di fiducia.

Forme

Necessità dell'atto pubblico
La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunziabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.
Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto o in parte da beni mobili.
Dette prescrizioni formali devono essere seguite anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e non a quello apparente ed è necessario informare il notaio delle proprie vere intenzioni, perché egli possa salvaguardare la validità del contratto.

Non necessità dell'atto pubblico
Tuttavia, la forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:
a) Donazione manuale: donazione di modico valore di cosa mobile (per esempio, un tavolo o del denaro) .
La donazione di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.
Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile.
La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.
b) Donazione indiretta
Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).
In questi casi non è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l'intento donativo.
Anche in tali casi (donazione manuali o donazione indiretta), è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio, perché può essere utile discutere se si tratti veramente di donazione di modico valore alla luce di una ricostruzione dell'intero patrimonio del disponente, ovvero, perché può essere utile fare risultare una donazione cosiddetta indiretta, per esempio per ristabilire l'equilibrio tra i propri figli, facendo emergere a favore di ciascuno di essi una liberalità ed evitando così discussioni tra i propri eredi all'apertura della successione.

Sueccessione e Donazione

La successione necessaria quale limite a tutela dei c.d. legittimari

Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius)  (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.
Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari
Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).
In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.
Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.
Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.
La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.
Si tenga conto, inoltre, che, in certi casi, neppure il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione è sufficiente per mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.
Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere essere notificato al donatario  ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.
Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione di un atto impugnabile.
Il notaio potrà, altresì, consigliarvi di inserire nello stesso atto di donazione una rinuncia all’opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salva rimanendo, però, l’esperibilità dell’azione di riduzione.
Sono molteplici le soluzioni che il vostro notaio potrà prospettarvi per rispettare l'uguaglianza tra i vostri legittimari (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi): vi consigliamo di contattarlo per tempo e di esporgli il vostro caso.

Aspetti fiscali

Principi generali
Le donazioni sono attualmente sottoposte alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006, che ha sostituito il precedente regime di quasi totale esenzione introdotto nel 2001.
Per il calcolo dell'imposta occorre innanzi tutto individuare il grado di parentela (o di affinità) esistente fra donante e donatario.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
- 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
- ancora 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8%, senza franchigia, se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge  n. 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di €. 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).
Se la donazione ha per oggetto beni immobili, occorre sostenere anche il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.
Tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di tali imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa".
Occorre poi verificare, con la consulenza personalizzata da parte del notaio, se le donazioni possano fruire di trattamenti fiscali particolari, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa in materia di "patto di famiglia", un istituto introdotto nell'ordinamento al fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende, o quelli per i fondi rustici, i giovani agricoltori, il "compendio unico" in agricoltura; per le donazioni che intervengono entro cinque anni da una precedente donazione, per donazioni di beni culturali, per donazioni di aziende e di beni strumentali in comuni montani, per citare solo alcuni casi.
Riduzioni ed esenzioni sono previste anche per donazioni a favore di soggetti diversi da persone fisiche, quali Stato, regioni, province, comuni, enti e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità i pubblica utilità, enti religiosi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partiti politici.
Il notaio potrà inoltre consigliare le parti per i casi di donazioni indirette, collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende soggetti all'imposta di registro o all'I.V.A.
Il caso più frequente è l'acquisto di beni da parte dei figli, con denaro fornito in tutto o in parte dai genitori. L'enunciazione in atto della provenienza donativa del denaro non è assoggettata ad alcuna imposta e in varie circostanze, da valutare caso per caso,  può risultare molto opportuna, in particolare per giustificare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'esborso di denaro da parte di soggetti che non sono ancora percettori di redditi adeguati.
Un altro aspetto nel quale sarà necessaria una consulenza personalizzata è quello del cosiddetto coacervo delle donazioni, cioè della somma virtuale che occorre fare dei valori delle eventuali precedenti donazioni, intervenute fra gli stessi soggetti, al fine della determinazione della franchigia. Più in generale, fra i compiti del notaio vi è quello di valutare la tassazione appropriata in relazione all'atto da stipularsi e d'invocare l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste.