Rapporti patrimoniali tra coniugi

Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi il nostro codice prevede un regime applicabile a tutte le famiglie nel caso in cui i coniugi non esprimano alcuna volontà specifica; la legge permette peraltro ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio che successivamente.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale.

I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale.
Altre regole particolari sono previste per la impresa familiare o per il fondo patrimoniale,  con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
Questo è un altro settore in cui il ruolo del notaio può essere molto utile: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

Comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera in tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione.
Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al  matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione ad entrambi), i beni di uso strettamente personale.
Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell’acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell’atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi.
Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla – in tali casi – di comunione legale differita o de residuo).
La amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall’altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.
Un consulente esperto può fornire ogni informazione sia sulle regole generali che sui singoli casi concreti.

Separazione dei beni

Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente, ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni.
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.

Fondo patrimoniale

Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) a fare fronte ai bisogni della famiglia.
I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio, ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni stessi al disponente).
Per la amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per la amministrazione dei beni della comunione legale.
Il fondo patrimoniale può avere rilevante utilità nel far fronte ai bisogni della famiglia grazie anche al particolare regime della responsabilità dei beni costituenti il fondo, beni che, come sopra osservato, possono essere oggetto di azione esecutiva solo per debiti contratti nell’interesse della famiglia.
L’utilizzabilità pratica della figura, peraltro, richiede le dovute cautele, per fare sì che essa risponda ai concreti interessi delle parti, tenendo anche conto che la legge prevede, in particolari casi, vincoli alla possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Per tali motivi pare senz’altro opportuna la supervisione di un consulente qualificato, che potrà esporre tutti i dettagli operativi dell’istituto e valutare correttamente i vantaggi, gli eventuali limiti ed, in definitiva, l’opportunità concreta di ricorrere alla figura.