Le società commerciali

Le caratteristiche delle società in generale

I vantaggi delle società
Una società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

La soggettività giuridica
Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.
Si parla di soggetti collettivi non personificati.
In alcuni tipi di società (società di persone) non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società.
Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non rispondono mai i soci con i loro beni, salvi determinati casi previsti dalla legge.
In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.
La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

La messa in comune di beni e di fondi
Per l'esercizio di un'attività economica sono spesso necessari grossi investimenti che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona. L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.
In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.
Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del capitale.
I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e l'investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo scioglimento della società o, se non vuole più stare in società, cedere la sua partecipazione a terzi ovvero recedere, solo nei casi in cui ciò è ammesso, dal contratto di società, ma mai ottenere la restituzione di quanto conferito.

L’autonomia patrimoniale
Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò comporta:
- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;
- che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.
Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, nel caso che non siano adempiuti gli adempimenti prescritti dalla legge (vedi dunque quanto precisato  per  la s.r.l. e per la s.p.a. unipersonali dalla normativa attuale). Il vostro notaio potrà fornirvi le informazioni desiderate.
Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta:
- ad esempio, nella società semplice e nelle altre società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) solo in caso di proroga, la legge prevede casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali;
- la legge inoltre sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.
L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.
Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.

La durata delle società di persone
Il termine di durata non è elemento essenziale per la costituzione delle società di persone. Le parti possono anche pattuire espressamente la durata indeterminata.
Il termine, quando è previsto, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento della società.
Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci mediante:
- proroga espressa. In questo caso tutti i soci espressamente decidono di porre un nuovo termine o di continuare la società a tempo indeterminato;
- proroga tacita. Se, decorso il termine per cui la società è stata contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

La durata delle società di capitali
Anche le società di capitali possono oggi essere costituite a tempo indeterminato, ma in tal caso tutti i soci hanno diritto di recedere: si tratta quindi di una scelta da adottare con cautela, dato che la possibilità di recesso rappresenta un forte motivo di instabilità della compagine sociale.

I segni distintivi
La società, nello svolgere la propria attività, può utilizzare dei segni distintivi quali la ditta, l’insegna e il marchio.
La ditta contraddistingue l’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa, il marchio consente di identificare e di distinguere i beni e i servizi prodotti da una società, e, l’insegna, infine, individua i locali in cui è esercitata l’attività di impresa.

La sede sociale
Ogni società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.
La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.

La nazionalità
La società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Per le società estere, vedere "Gli stranieri in Italia".
La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata del legislatore italiano.

Il contratto di società

Cosa bisogna fare per dar vita a una società
Le parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il contratto di società (c.d. atto costitutivo), con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Tuttavia, è ammesso dall’ordinamento giuridico che la costituzione di una società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale: per esempio, società unipersonale per azioni od a responsabilità limitata e costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell'assemblea della società scissa.
Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non è, comunque, ammessa l’esistenza di una società di capitali di fatto.

Quale capacità è richiesta per poter sottoscrivere un contratto di società
I soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società, associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre in essere validamente atti giuridici.
Ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 risolve affermativamente il problema.
Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni diverse a seconda dell'ente partecipante e del tipo di società partecipata.
Volendo fornire un’informazione in generale, possono costituire una società tutte  le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
La partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti, pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni. Particolare cautela andrà anche osservata ove ad una persona sia stato nominato un amministratore di sostegno. In tal caso occorrerà far preciso riferimento a quanto disposto dal decreto che nomina l’amministratore.
La varietà e la molteplicità delle situazioni che possono dunque prospettarsi a seconda del tipo di società da costituire, delle circostanze che ne determinano la nascita – ad esempio la comunione ereditaria di un azienda – e della natura e della qualità dei soggetti che intendono procedere alla costituzione, consigliano di rivolgersi volta per volta al vostro notaio di fiducia per individuare il giusto iter nel caso concreto.
La partecipazione di stranieri, non cittadini di paesi dell’Unione Europea, è possibile, nei limiti previsti dalla legge (vedere Gli stranieri in Italia). Anche in questo caso si consiglia di consultare, al riguardo, il proprio notaio di fiducia.

Requisiti essenziali del contratto di società
Tre sono i requisiti essenziali del contratto di società:
- i conferimenti;
- l’esercizio in comune dell’attività economica;
- la partecipazione agli utili.

Conferimenti - Il patrimonio sociale e il capitale sociale
I conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del contratto di società.
I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite.
Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.
Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono direttamente conferibili solo nella società a responsabilità limitata.
È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.

Il patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.
Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Il capitale sociale
Il capitale sociale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.
Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.
Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

L’esercizio in comune dell’attività economica - L’oggetto sociale
Chi costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. scopo mezzo) di esercitare, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. Tale attività costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo.
Deve trattarsi di un’attività produttiva, cioè, di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non una società (con l’eccezione delle società di gestione).
È essenziale, inoltre, per aversi società, che l'attività produttiva sia esercitata in comune.

La partecipazione agli utili
L’esercizio in comune di un’attività economica sotto forma di società è finalizzato alla realizzazione di un guadagno (lucro oggettivo) destinato ad essere successivamente suddiviso tra i soci (lucro soggettivo). Questo è il c.d. scopo di lucro o profitto. Le società che perseguono questo fine sono definite società lucrative (società di persone e società di capitali).
Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le società cooperative) che per legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente, uno scopo mutualistico.
Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.

Tipi di società

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.
Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:
1. Società di persone
Esse comprendono:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.
2. Società di capitali
Esse comprendono:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.
Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.
La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.
Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione  aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o, quando l'atto costitutivo lo preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata.
Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.
Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le  attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Società di persone - in generale

Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.
In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?
Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:
- di tutti i soci, nella società in nome collettivo;
- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno  poteri di rappresentanza, nella società semplice;
- dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata.
Responsabilità illimitata significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Responsabilità solidale significa invece che il creditore sociale può, a sua discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l'adempimento dell'intera obbligazione.
In secondo luogo, ciascun socio, in quanto tale, ha il potere di amministrare la società, salvo patto contrario e salva l'ipotesi del socio accomandante nella società in nome accomandita semplice.
Da ultimo, non sarà possibile trasferire la quota di partecipazione di ciascun socio senza il consenso degli altri  soci, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte. Se, infatti, muore uno dei soci, con l’eccezione di quanto disposto per il socio accomandante, la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi.
Perché ciò possa avvenire occorre il consenso sia degli eredi che de i soci superstiti.
E' tuttavia ammissibile la clausola di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come è possibile regolamentare diversamente il trasferimento della quota in seguito alla morte di un socio attraverso  clausole di continuazione e di consolidazione: il notaio potrà aiutarvi ad elaborarle, senza violare norme giuridiche, se gli esporrete il vostro intento e chiederete il suo ausilio.

Società di capitali - in generale

Agli inizi dell’anno 2003 il legislatore italiano ha emanato un decreto legislativo (il n. 6 del 17 gennaio 2003) che ha riformato profondamente il sistema delle società di capitali. L’obiettivo dichiarato consisteva nel semplificare, ove opportuno, ed arricchire, ove possibile, la disciplina di tali enti, onde accrescerne la competitività sui mercati, interni ed internazionali.
Le modifiche sono state numerose, e a seguito di esse si assiste ad un miglior, seppure non completo, coordinamento tra la disciplina delle società quotate e non (con riferimenti espliciti anche alla categoria delle società per azioni con azioni diffuse in via prevalente tra il pubblico); ad un incrementato affinamento degli strumenti di protezione delle minoranze; più in generale quindi, in particolare nei confronti delle società a responsabilità limitata, ad un deciso favore nei confronti della volontà dei privati, concedendo ad essi poteri di regolazione dei propri interessi fino ad ora assolutamente non consentiti.
In virtù di tali novità e del favor dimostrato verso l’autonomia privata, l’atto costitutivo e lo statuto, per espressa volontà del legislatore, hanno assunto un ruolo importantissimo nella vita anche futura della società: viene in risalto il loro carattere di regolarne, oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.
Diventa essenziale pertanto una corretta redazione dei relativi patti sociali che, da un lato, consenta di adottare le molteplici opportunità concesse dalla legge, e dall’altro eviti di assumerne di inopportune o di non conformi alla legge. Sul punto assume un ruolo di fondamentale ausilio l’assistenza del proprio Notaio di fiducia, chiamato a costituire la società, che potrà dunque predisporre e redigere detti documenti, consigliando le soluzioni, oltre che legittime, anche più opportune per le concrete esigenze dei soci, e per il miglior contemperamento dei loro interessi. Una buona predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto farà sì che la società sia retta da norme organizzative valide e durevoli, evitando dunque contrasti e conflitti, tra soci e tra gli organi.
L’adozione di un buon atto costitutivo e statuto si risolve dunque in definitiva, oltre che in un miglior svolgimento dell’attività economica della società, in un’accertata riduzione dei costi.
La nuova disciplina, accompagnata da un (non proprio chiarissimo) disposto che ne regola la fase transitoria, è entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 2004.
Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni  (s.a.p.a.).
Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e ad eccezione, in assenza di taluni presupposti fissati dalla legge, del socio unico di società unipersonali).
Per bilanciare tale beneficio della responsabilità limitata, il legislatore ha previsto che il socio di società di capitali non abbia il potere diretto di amministrazione e di controllo della società, bensì possa solo concorrere, con il suo voto espresso in assemblea o con il suo concorso ad apposita decisione dei soci, alla nomina degli amministratori e dei sindaci: a conferma di questo principio, la legge assegna ai soci accomandatari di s.a.p.a., che al contrario sono illimitatamente responsabili, la qualità di amministratori di diritto. Ciò non toglie comunque che un socio possa peraltro essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.
Il funzionamento della società di capitali, infatti, è di tipo corporativo, ossia fondato sulla necessaria presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori (quanto precede vale almeno secondo quello che è dalla legge considerato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo: per gli altri due sistemi, quello cosiddetto dualistico e quello cosiddetto monistico, non applicabili alla società a responsabilità limitata, si rinvia all’apposita trattazione).
Quanto alla necessità o meno della presenza di un revisore contabile o di una società di revisione per il controllo contabile sulla società, a prescindere dalla loro improbabile qualificazione in termini di “organo” di controllo della società, si fa rinvio alla specifica disciplina dei vari tipi di società di capitali.
Il peso del socio in assemblea o nelle decisioni extraassembleari nelle s.r.l. è determinato dalla quota di capitale sottoscritto, in quanto l’assemblea o le decisioni extraassembleari  sono rette dal principio maggioritario per capitale. Nella disciplina dell'assemblea, comunque, sono tutelate sia le esigenze di ponderatezza delle decisioni, sia quelle di rapidità di adozione delle delibere che di tutela dei soci assenti o dissenzienti.
Nella disciplina delle decisioni extraassembleari nelle s.r.l., disciplina che può essere introdotta nell'atto costitutivo con il consiglio del vostro notaio per evitare illegittimità,  sono tutelate soprattutto le esigenze di rapidità di adozione delle decisioni, ma una sapiente redazione della clausola non può dimenticare le esigenze di ponderatezza delle decisioni da assumersi previa idonea informazione di tutti gli interessati e quelle di tutela dei soci assenti o dissenzienti.
Per sapere se siano conformi a legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l’unanimità dei soci per l’adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari ovvero quelle che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) da quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6, e 2479-bis, comma 3, c.c., è opportuno rivolgersi ad un professionista esperto.
L’investimento del socio è poi rappresentato da azioni (nelle s.p.a. e s.a.p.a. ) o da partecipazioni (nella s.r.l.), che danno la misura dei diritti di partecipazione del socio e sono destinate alla circolazione, perciò, in vario modo, di regola agevolmente trasferibili.
La riforma ha, inoltre, ampliato le ipotesi (non perfettamente coincidenti nelle s.p.a. e nelle s.r.l.) in cui il socio può esercitare il diritto di recesso, sciogliendo volontariamente il proprio rapporto sociale ed ottenendo il rimborso delle proprie azioni o della propria partecipazione secondo quanto stabilito dalla legge, che indica come determinare il valore di liquidazione da corrispondersi al socio stesso. Sui limiti posti all'autonomia privata nella determinazione dei criteri di liquidazione, sarà utile il consiglio del notaio per evitare illegittimità.
Nell'atto costitutivo di una s.r.l. possono poi  essere previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.
La scelta dell’uno o dell’altro tipo di società deve essere verificata alla luce delle concrete esigenze dell’impresa che funzionerà in forma societaria, del presunto volume d’affari, dell’entità dell’oggetto sociale e dei costi di gestione.
Consulta il tuo notaio, che ti spiegherà nel dettaglio le differenze di disciplina fra s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a., per una soluzione oculata ed adattata alla tua specifica attività.

Società cooperative - in generale

Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che "la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".
Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.
Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (cosiddetta legge Basevi d.lg. c.p s. 14.12.1947, n. 1577; vedi la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).
In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.
I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cosiddetto vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio ovvero prestando la propria attività lavorativa a favore della società.
Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti cosiddetti mutualistici, ovvero rapporti di scambio o di lavoro, disgiunti dal rapporto societario.
Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.
L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili, dal divieto di distribuzione di riserve e dall’obbligo di destinare almeno  il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.
A differenza delle società di capitali per le società cooperative vige il principio della cosiddetta “porta aperta” in tema di capitale; il che comporta che non sia necessario un capitale sociale minimo, e che l’ingresso e l’uscita dei soci non richiedano una modifica delle norme statutarie. Sempre in tema di soci, per le assemblee è in linea di principio previsto il sistema di voto cosiddetto “capitario”; salvo la possibilità di limitate eccezioni infatti ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un voto, qualunque sia la quota di capitale posseduta.
L’emanazione della recente riforma delle società ha comportato in tema di cooperative numerose novità, ma tra queste merita sicuramente di essere citata quella che vede contrapporsi due fondamentali categorie di tale tipo di enti: ossia le società cooperative a mutualità prevalente, e quelle prive di una marcata connotazione mutualistica. Le differenze involgono sia la disciplina applicabile che i requisiti e gli adempimenti richiesti. Questi ultimi appaiono infatti ben più gravosi nelle cooperative a mutualità prevalente, ma nei loro confronti operano da contraltare maggiori agevolazioni, di tipo fiscale e non solo.
Inoltre scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata. Le società cooperative comportano sempre la limitazione della responsabilità dei soci, e ad esse si applicano le norme previste dal Codice Civile per le società cooperative, la legislazione speciale e, in via residuale, la disciplina della società per azioni. Ove ricorrano determinati requisiti di legge, si consente ai soci di scegliere, in quanto compatibile, l’applicazione delle norme dettate per la società a responsabilità limitata (detta adozione risulta invero obbligata ove la società abbia meno di nove soci, ma in tal caso i soci devono essere comunque almeno tre e tutte persone fisiche). Vi è da notare la grande novità dell'esistenza di un rinvio generale, pur nei limiti della compatibilità, ad un tipo di base, che, in assenza di diversa previsione, è la s.p.a., rinvio generale che, tuttavia, pone dei problemi peculiari che solo un professionista attento può risolvere.
Ulteriori novità sono state dettate in tema di partecipazioni, soci finanziatori, recesso ed esclusione, assemblee e rappresentanza, amministrazioni e controlli, ristorni, bilancio e riserve, trasformazione, scioglimento e devoluzione, nonché in altri numerosi ambiti.
Consulta un notaio che ti conduca nella peculiare e difficile trama della disciplina delle cooperative, derivante dalla combinazione delle norme del Codice Civile, della Costituzione e della legislazione speciale, e che ti potrà delucidare in merito alle condizioni per l’ottenimento delle previste agevolazioni fiscali.

I consorzi - in generale

I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La "disciplina" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo "svolgimento" di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.
La partecipazione al consorzio è riservata ai soli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa, pertanto non è ammessa la partecipazione ai consorzi di soggetti non imprenditori, salvo nei casi e nei limiti in cui la deroga sia prevista e consentita dalle leggi speciali.
Le fasi delle rispettive imprese consistono in tutte le operazioni (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) in cui sia astrattamente scomponibile l’attività imprenditoriale, pur conservando ciascuna impresa, nell’organizzazione complessiva, una propria identità.
Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i rapporti giuridici posti in essere.
Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.
Rivolgiti al tuo notaio che ti saprà consigliare ed indicare i limiti legislativi e la normativa agevolativa dei consorzi fra imprenditori.
Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

La società consortile

La società consortile è una particolare forma di consorzio che non si discosta dalla disciplina del consorzio con attività esterna, costruito per lo svolgimento in comune di attività con i terzi. La fattispecie presenta quindi il carattere della struttura organizzativa societaria, coniugato con la funzione consortile.
Possono costituirsi anche società consortili cosiddette miste, ossia con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci "sostenitori" ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).
Chiedi al tuo notaio di fiducia in quale misura siano compatibili con la causa consortile clausole statutarie relative al conseguimento ed alla distribuzione di utili tra i consorziati, per poter strutturare una società perfettamente confacente alle tue esigenze concrete.

Aspetti fiscali

Imposte indirette
In questa sezione si intende dare una sommaria informazione su quelle che sono le principali imposte indirette cui sono soggetti i conferimenti in società sia in sede di prima costituzione che di aumento di capitale, restano esclusi dalla presente elencazione gli importi dovuti per le marche da bollo applicate sugli originali e sulle copie degli atti stessi, la tassa archivio, i diritti del registro imprese e la tassa annuale di iscrizione della società dovuta alla singola Camera di Commercio in quanto importi variabili da caso a caso ed anche a seconda del singolo Ufficio.

Conferimenti in società
a) Imposta di registro
Soggetti passivi di tale imposta - ovvero sono tenuti a versarla - sono: le società di qualunque tipo, gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 50 D.P.R. n. 131/1986 e art. 4 tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R.).
Sono oggetto di tale imposta: gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale o patrimonio. Questo ultimo termine si riferisce, ad esempio, ai versamenti in conto aumento di capitale o a fondo perduto.
Aliquote applicabili:
- 7% sul valore  del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su tutti i fabbricati (abitativi e non, purché diversi da quelli infra indicati) e sulle relative pertinenze (art. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986);
- 3% sul valore del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su immobili di interesse culturale soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora D.Leg. 490/1999), sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione (l’art. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986);
- imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 in tutti i casi di:
• conferimento in sede di atto costitutivo o di aumento del capitale o del patrimonio di società o di enti sopra elencati mediante conferimento di aziende, complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, denaro e beni mobili diversi dai natanti e dai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, diritti diversi da quelli indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, lett. a) art. 4, comma 1, tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986;
• aumento del capitale o del patrimonio dei medesimi soggetti mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve;
• regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
• operazioni di società ed enti esteri.
Sono inoltre soggette all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 le seguenti operazioni:
• fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.
L’azienda è considerata, pertanto, dal legislatore fiscale nella sua unità, indipendentemente dalla natura dei singoli beni che la compongono e, quindi, il conferimento della stessa è assoggettato ad un’imposta di registro per così dire "omnicomprensiva", pari alla misura fissa di detta imposta, cioè Euro 168,00, indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare dei beni che la compongono.
Tassazione dei conferimenti in società del diritto di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili diversi da quelli sopra elencati,ossia:
- 8% sul valore dei non agricoli e relative pertinenze (art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86);
- 15% sul valore dei terreni agricoli e relative pertinenze (art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86);
- 1% sul valore dei fabbricati esenti da IVA ex art.10, comma 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/72, acquistati da imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni (art. 1, comma 1, tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86);
- 4% sul valore dei fabbricati a destinazione commerciale e terreni destinati alla costruzione dei medesimi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 4, comma 1, lettera a), n. 2), tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86).
Tassazione dei conferimenti in società di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (assoggettati all’imposta provinciale per la richiesta di formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico): l’atto che riguardi i suddetti veicoli sconterà l’imposta di registro in misura fissa.

b) IVA
I conferimenti in società effettuati da soggetti IVA rientrano nel normale ambito impositivo di detta imposta, in seguito all’entrata in vigore, con effetti dal 1° gennaio 1998, dell’art. 1. comma 1, lettera b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, che, per un adeguamento alle direttive comunitarie, ha abrogato l’art. 2, comma 3, lettera e), D.P.R. n. 633/72, il quale escludeva dall’ambito impositivo IVA i conferimenti in società, altri enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni.
L’unica eccezione alla suddetta disciplina tributaria è rappresentata dall’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633/72, tuttora vigente, secondo il quale non sono considerati cessioni di beni, e quindi sono esclusi dall’ambito impositivo IVA, "le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ed i terreni insuscettibili di utilizzazione edificatoria".
Nei casi in cui il conferimento sia soggetto ad I.V.A, si applica il generale principio di alternatività stabilito dalla legge, secondo il quale la fattispecie sconta in misura fissa sia l’imposta di registro (art. 40 D.P.R. n. 131/86), sia l’imposta ipotecaria (nota all’art. 1, tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90) e catastale (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90).

c) Imposte ipotecarie e catastali
Per i conferimenti in società aventi ad oggetto immobili, diritti reali immobiliari o di aziende comprendenti beni immobili, dai quali derivi quindi l’esecuzione di formalità catastali e ipotecarie, si applicano le norme attualmente in vigore che, a grandi linee, si possono così sintetizzare ai fini che qui interessano:
a) imposta catastale dell’1% e imposta ipotecaria del 2% sul valore del diritto di proprietà su beni immobili o su quello derivante dalla costituzione o dal trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi (art. 10, comma 1, e art. 1 tariffa, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347);
b) imposta catastale e imposta ipotecaria, entrambe nella misura fissa di Euro 168,00 ciascuna:
I) per i medesimi atti indicati alla lettera precedente, nel caso in cui siano soggetti ad IVA, o abbiano per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 8 bis, D.P.R. n. 633/1972, purché, in quest’ultimo caso, il trasferimento sia effettuato nei confronti di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili e dichiarino in atto l‘intenzione di trasferirli entro tre anni (art. 10, comma 2 e nota all’art. 1 tariffa D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347),
II) per atti di conferimento di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunioni ereditarie, purché effettuati entro un anno dall’apertura della successione (art. 10, comma 2, e art. 4 tariffa D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
Con riferimento a questi ultimi, va sottolineato che la regolarizzazione effettuata oltre il suddetto termine sconterà, invece, le imposte catastali ed ipotecarie nella rispettiva misura proporzionale dell’1% e del 2% sempre calcolate sul valore dei beni e diritti immobiliari, senza tuttavia applicazione di sanzioni, sempre che si tratti di società di fatto e quindi vi sia stato un esercizio di impresa.
Poiché si tratta di materia molto tecnica, si consiglia comunque di rivolgersi al proprio notaio di fiducia, esperto in tale materia.

L'azienda

Per espressa disposizione di legge, cessioni ed affitti d'azienda possono essere stipulati solo per atto notarile; questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all'epoca non soggette ad alcun controllo.
Tali atti rispondono in primo luogo ad esigenze di tipo commerciale, ma si commetterebbe un errore nel sottovalutare il ruolo che la consulenza notarile può svolgere in simili contesti. Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia.
Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l'operazione ha sull'assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.

Il patto di famiglia

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “patto di famiglia”.
Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, nel rispetto di determinate condizioni e senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”.
E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto alta la presenza di imprese a carattere “familiare” che operano addirittura nell’ambito delle società quotate in borsa.
Nel caso della successione dell’imprenditore ciò che egli aveva creato con fatica può essere dissipato con grossi rischi di disgregazione se non viene assicurata una certa continuità nella gestione.

Che cos'è
Il patto di famiglia è un contratto.
Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell’imprenditore.

A chi si rivolge
Con il patto di famiglia l’imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; compatibilmente, però, con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.
Questa definizione ha sollevato i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro assai diverse.

Come
Tecnicamente la legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile - dopo l'art. 768 - il Capo V-bis , comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l'art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell'inciso "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti").
Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti" , cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

I rapporti con i «legittimari sopravvissuti»
All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli).
La nuova legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.
Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).

Le cause di scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio".

I  rimedi in caso di dissidi
Le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il contributo del notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso “un convinto sostegno circa l’opportunità della riforma”.
Non mancano però alcuni rilievi al testo di legge  per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell'area illecita dei patti successori.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha costituito  un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Impresa e Mediazione. L’attività del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto in occasione di specifici convegni sull’argomento.