Successioni
La successione ereditaria
La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.
Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.
Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.
Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.
Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.
Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 27 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.
Cosa fare
Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso concreto - sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.
Si tratta di un evento grave ed importante, a seguito del quale possono operare diverse norme di legge, oltre alla volontà del defunto; per evitare conseguenze non previste, anche rilevanti, pare senz’altro consigliabile affidarsi sin da subito ad un esperto in materia.
Ciò premesso, è necessario, anzitutto, verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione.
Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario.
Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).
E' opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.
Anche a questo proposito, al fine di evitare errori o omissioni, il notaio potrà fornire le indicazioni idonee per acquisire tutte le informazioni necessarie per un’esatta individuazione dei beni caduti nella successione.
Tipi di successioni
L’eredità si trasmette per legge o per testamento. Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento (successione testamentaria), con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.
Nel caso in cui una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima).
Ove, poi, vi sia un testamento ma questo contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della successione legittima.
La legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi soggetti sono detti "legittimari". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti) e le norme previste a loro tutela sono comunemente indicate come successione necessaria.
Avere un quadro preciso della devoluzione di una successione, quindi, può essere un’operazione piuttosto complessa e non sempre facile da effettuare da soli. Errori o imprecisioni in questa fase possono comportare conseguenze anche gravi, che si protraggono nel tempo e non facili – e costose - da rimediare.
Il notaio ha la competenza specifica per fornire una corretta informazione in merito ed anche per portare a conoscenza delle soluzioni più idonee per affrontare e risolvere i diversi problemi concreti.
Chi è destinatario di un’eredità dovrà, poi, decidere in merito alla accettazione o rinunzia della stessa.
Occorre, peraltro, ricordare che le regole sopra riportate sono applicabili alla successione del cittadino italiano nonché a tutte le successioni alle quali sia applicabile il diritto italiano.
Per le persone di cittadinanza diversa da quella italiana occorre considerare le regole previste dal Diritto internazionale privato: secondo tali regole in taluni casi potrà essere applicabile il diritto italiano, in altri casi occorrerà fare riferimento a leggi di altri stati.
Anche per tale aspetto, peraltro, al fine di evitare errori o conseguenze non volute, si può trovare nel notaio un valido aiuto per avere chiarimenti ed indicazioni operative.
Successione legittima
Le regole della successione legittima si applicano quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni. In tale ultimo caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento.
La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non mancano eccezioni.
Non sempre, pertanto, può essere agevole avere un quadro completo e preciso della successione e pare senz’altro consigliabile richiedere l’aiuto di un esperto.
Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell’eredità secondo i singoli casi che possono presentarsi nella pratica: presenza di soli figli, presenza del solo coniuge, presenza del coniuge e uno o più figli ed altri casi.
Al padre e alla madre succedono solo i figli (legittimi e naturali, ai quali la legge equipara i figli legittimati e quelli adottivi), ove manchi il coniuge.
In presenza di coniuge e figli, tutti costoro concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.
Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, ovvero tutti costoro insieme, sempre peraltro in concorso con il coniuge, ove vi sia.
In mancanza di figli (legittimi o naturali), di ascendenti, di fratelli o sorelle, tutta l’eredità è destinata al coniuge.
Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità è devoluta agli altri parenti (ma non oltre il sesto grado di parentela).
Le quote spettanti a ciascun soggetto variano secondo i singoli casi concreti di concorso tra successori e norme particolari sono previste, poi, per ipotesi specifiche (fratelli e sorelle unilaterali, adottati, figli naturali non riconoscibili, coniuge putativo e separato, ed altri).
E' opportuno verificare bene con il notaio l'applicazione delle regole generali in ciascun caso concreto, dal momento che molte situazioni particolari (quali, tra le altre, la rinunzia all’eredità o la rappresentazione) possono influire sulla operatività concreta delle regole generali.
Solo nel caso in cui manchino tutti tali soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato.
Successione testamentaria
Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.
E' importante tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.
Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della morte, quel bene vada a quella persona. Prima della morte potrà pertanto modificare la propria volontà, anche revocando completamente quanto previsto nel testamento.
La legge prevede diversi tipi di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà.
Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il beneficiario riceva l’universalità o una quota dei beni del testatore ovvero uno o più beni o diritti determinati).
La volontà del testatore deve essere espressa secondo regole previste dalla legge (il notaio potrà essere di aiuto ad evitare invalidità o problemi).
Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge) (successione necessaria). Pur non essendo esclusa la possibilità che il testatore esprima una volontà testamentaria che non rispetti i diritti che la legge riserva a tali soggetti, la particolare efficacia dei rimedi offerti dalla legge ai legittimari stessi, a tutela dei loro diritti, fa sì che il consiglio di un esperto – quale il notaio – sia assolutamente raccomandabile.
Successione necessaria
La legge prevede che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento.
Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge.
A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede quale sia la quota di eredità riservata a costoro, secondo le varie ipotesi che possono presentarsi nella pratica.
Per calcolare la quota di patrimonio ereditario spettante a ciascun soggetto tutelato (detto anche legittimario) occorre effettuare un calcolo particolare, dal momento che bisogna prendere in considerazione, ai fini del calcolo, anche eventuali donazioni effettuate in vita dal soggetto deceduto.
Al valore dei beni lasciati dal defunto alla data della morte occorre dapprima detrarre la somma complessiva dei debiti del defunto esistenti alla data della morte e, successivamente, aggiungere il valore di tutte le donazioni poste in essere dal defunto. Sulla somma risultante da tali operazioni, in base alla quota riservata dalla legge a ciascun legittimario, si calcola quanto spettante a ciascun soggetto tutelato.
Si tratta di calcoli a volte complessi e che comportano un’attenta valutazione caso per caso, sia degli elementi patrimoniali della eredità, sia della composizione della famiglia e dei rapporti intercorsi tra i vari soggetti coinvolti nella successione. Una ricostruzione imprecisa può portare ad avere un quadro non corretto dei diritti spettanti ai singoli soggetti, con conseguenze negative sui rapporti tra soggetti coinvolti nella successione: è assolutamente raccomandabile rivolgersi al notaio per avere una consulenza precisa sulla situazione e per poter eventualmente fruire dei vari istituti offerti dalla legge per venire incontro alle esigenze del caso.
Occorre, poi, ricordare che il legittimario che lamenti una violazione dei suoi diritti e che abbia ricevuto meno di quanto la legge gli avrebbe riservato, può agire in giudizio per vedere soddisfatti i propri diritti, con azioni alle quali la legge attribuisce particolare efficacia.
Accettazione e rinuncia
Se si vuole ricevere un’eredità occorre accettarla: compiere, in sostanza, un atto in cui si dichiara espressamente di accettare l’eredità (accettazione espressa) ovvero un atto che – pur non contenendo l’accettazione espressa - presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità stessa (accettazione tacita).
Non sempre è conveniente accettare un’eredità: l'erede subentra alla persona deceduta sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni, crediti) che nelle posizioni passive (debiti).
L’erede, quindi, oltre a ricevere una parte o tutti i beni lasciati dal defunto, risulta anche tenuto a pagare tutti o parte dei debiti del defunto stesso, a seconda che risulti erede della intera eredità o che risulti erede di una quota dell’eredità stessa.
Comportamenti affrettati, o comunque non frutto di un’adeguata comprensione delle regole ereditarie, possono comportare conseguenze giuridiche anche gravi. La legge, infatti, prevede diverse possibilità e il notaio può essere di grande aiuto nell'effettuare la scelta più opportuna nel caso concreto.
L'accettazione pura e semplice è indicata per chi intende acquistare l’eredità senza condizioni, assumendo anche i relativi debiti; l'accettazione con beneficio di inventario è indicata per chi, pur essendo intenzionato a succedere al defunto, si riserva di verificare in concreto (facendo redigere un apposito inventario) la consistenza dell’eredità, rispondendo dei debiti ereditari solo fino al valore del beni lasciati dal defunto; la rinunzia all’eredità è indicata per chi non vuole ereditare dal defunto.
L’opportunità, sin dal decesso, di avere i consigli di un esperto è confermata dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi, accade che l’eredità venga accettata in modo tacito e senza che l’erede – magari inesperto – se ne renda conto: la legge, infatti, prevede che eredità si considera accettata qualora il soggetto destinatario della eredità stessa tenga un comportamento "da erede" (disponendo di beni ereditari, magari vendendo qualche bene mobile, ovvero conservando per un certo periodo di tempo il possesso dei beni ereditari).
Il notaio potrà esporre dettagliatamente gli aspetti da tenere in considerazione e le regole applicabili ai singoli casi concreti e consigliare per il meglio sia chi intenda acquisire un’eredità sia chi, al contrario, non voglia rischiare di essere considerato erede, magari contro la sua volontà.
Particolari regole riguardano, poi, il legato: tale lascito, che ha ad oggetto beni determinati, si acquista senza bisogno di accettazione ma vi si può rinunziare. Quanto alla rinunzia all’eredità occorre tenere presente che particolari regole sono previste per chi ha figli o discendenti e sia destinatario dell’eredità di un ascendente o di un fratello o sorella (è la cosiddetta rappresentazione): in questi casi la rinunzia fa subentrare i discendenti del rinunziante al posto del soggetto che ha rinunziato. Si tratta di regole molto rilevanti ed il notaio potrà fornire i migliori consigli per chi, non volendo conseguire un’eredità, voglia altresì evitare, ad esempio, che la rinunzia del genitore produca, per legge, il subentro, nella stessa posizione "rischiosa", del figlio del rinunziante.
Il testamento
Le forme ordinarie di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.
Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
La legge prevede particolari formalità, in caso di testamento pubblico, per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o può farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto, mentre altre formalità sono previste per il testamento segreto e per i testamenti speciali.
Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l’invalidità del testamento stesso e, dall’altro lato, di conseguire gli effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.
Il testamento olografo, ad esempio, presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l’ausilio di un tecnico del diritto.
Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:
- in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;
- a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.
Tratto da www.notariato.it